A partire dallo scorso 1° luglio è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento Ue 2026/1384 in sostituzione della Salvaguardia sull’acciaio, scaduta il 30 giugno 2026. Il nuovo quadro normativo ha l’obiettivo di affrontare gli effetti negativi della sovraccapacità mondiale sul mercato siderurgico europeo.
Il Regolamento prevede contingenti tariffari per un volume annuo complessivo di 18,34 milioni di tonnellate, suddivisi in 26 categorie di prodotto. Categorie che, con il Regolamento di esecuzione 2026/1457 del 29 giugno, sono state anche divise per Paese. Pertanto, rispetto all’assetto precedente del 2024, sono state ridotte del 47% le quantità di acciaio in ingresso nel mercato Ue esenti da tariffe. Inoltre, le nuove misure prevedono un dazio per tutti i materiali fuori contingente del 50% ad valorem, raddoppiato rispetto al precedente 25% della Salvaguardia.
Una stretta che intende difendere l’industria siderurgica europea dall’afflusso di acciaio a basso costo, prevedendo allo stesso tempo un trattamento più favorevole per i partner con accordi di libero scambio con l’Unione (gli EFTA), dai quali proviene circa l’80% dell’import siderurgico comunitario. Per questa ragione, a questi Paesi è riservata quasi la metà del contingente annuo, ovvero circa 9,15 milioni di tonnellate, mentre l’altra metà è accessibile da tutti i partner commerciali (inclusi gli stessi EFTA) su base non discriminatoria e alle condizioni della nazione più favorita.
Centrale nel nuovo quadro normativo il tema dell’origine dei prodotti, determinata secondo le norme Ue in materia di origine non preferenziale. I materiali originari dell’Unione che abbiano subito in un Paese terzo una trasformazione non sufficiente a modificarne l’origine saranno comunque assoggettati, al momento dell’importazione nell’Ue, al trattamento previsto dal nuovo regime per i prodotti provenienti da quel Paese terzo.
La Commissione ricorda inoltre che il nuovo regolamento sull’acciaio introduce un obbligo di tracciabilità volto a migliorare la trasparenza della catena di fornitura siderurgica europea. Le imprese dovranno fornire informazioni sul luogo in cui avviene la fase di “melt and pour”, ossia dove sia stato fuso e colato l’acciaio importato.
Il commissario europeo al Commercio, Maroš Šefčovič, commentando l’ultimo atto esecutivo, ha evidenziato come la Commissione Ue stia mettendo in pratica tutte le disposizioni «necessarie» per fare in modo che le nuove misure commerciali possano essere efficaci a partire dal loro primo giorno di applicazione. L’Esecutivo comunitario ha quindi rimarcato che la sua intenzione è di assicurare agli operatori siderurgici la necessaria prevedibilità attraverso regole chiare e trasparenti per la ripartizione delle quote, applicando al contempo una metodologia equa e obiettiva. Con il nuovo sistema, l’Ue intende bilanciare gli impegni assunti nell’ambito degli accordi di libero scambio, i negoziati in sede Wto e la necessità di mantenere fonti di approvvigionamento diversificate.
La tabella che riporta i contingenti tariffari previsti dall’Allegato I del regolamento e il relativo avanzamento aggiornato tramite TARIC è consultabile per gli abbonati a siderweb.com, CLICCANDO QUI.
Gli articoli completi sono disponibili su siderweb.com. Per approfondire: